Statuto


Statuto dell' Associazione "Italo-Capoverdiana "

1) Costituzione e Sede

E’ costituita ai sensi della Legge 383/2000 art 6, l’Associazione denominata “Associazione Italo-Capoverdiana”
La sede dell'Associazione e' stabilita a Genova. L'indirizzo della sede sociale potrà essere altrove trasferito, nell'ambito del Comune di Genova, con delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione è proprietario ed unico legale utilizzatore del marchio e dell'emblema che gli è proprio. 
L’Associazione è retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia.


2) Carattere dell' Associazione

l' Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro.
L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché nell'accettazione delle norme del presente Statuto.
L' Associazione potrà partecipare quale Socio ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari.


3) Durata dell'Associazione

La durata dell' Associazione è illimitata, può tuttavia sciogliersi per delibera dell' Assemblea come specificato all’art. 19 del presente Statuto.


4) Scopi dell' Associazione

L’Associazione, che si ribadisce non ha scopo di lucro, ha quale scopo la promozione di attività culturali in Italia ed all'estero, favorendo lo sviluppo tra i Soci e tra i cittadini di iniziative destinate alla loro formazione culturale e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibile.
Al centro dell'attività dell' Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale ed ambientale nei settori dell'economia, dei problemi sociali e del tempo libero.
L' Associazione potrà organizzare un servizio, volontario, di assistenza e di supporto alle strutture esistenti.
I Soci potranno anche usufruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza e integrazione sociale.
L' Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente con gli scopi del Circolo.

A titolo esemplificativo l' Associazione svolgerà le seguenti attività:

  1. Attività culturali: tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, seminari, istituzione di biblioteche, proiezioni di film e documentari culturali o comunque di interesse per i soci.
  2. Attività ambientali: studi ed iniziative per la tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici.
  3. Attività ricreative: teatro e trattenimenti musicali, sia da parte dei Soci, che di compagnie e complessi esterni; trattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali, proiezioni di film e documentari.
  4. Attività associative: incontri, manifestazioni tra Soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro.
  5. Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle scienze giuridiche e sociali, costituzione di Comitati o gruppi di studio e ricerca.
  6. Attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche.
  7. Attività sportive;
  8. Ogni altra attività integrativa o complementare alle precedenti che risulti strumentale al conseguimento degli scopi sociali.

SOCI

5) Requisiti dei Soci

Possono aderire in qualità di Soci dell' Associazione persone fisiche interessate, italiane o straniere, residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici.
Potranno inoltre aderire alla Associazione, Soci Enti pubblici o privati aventi finalità e scopi sociali umanitari.
I soci sono distinti nelle seguenti qualifiche:
  1. Soci Onorari: la qualifica di Socio Onorario può essere conferita a quelle persone eminenti cui l' Associazione crede conveniente tributare tale omaggio.
I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo; non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.
  1. Soci Fondatori: la qualifica di Socio Fondatore risulta dall'elenco generale dei Soci.

  2. Soci Benemeriti: la qualifica di Socio Benemerito può essere acquisita mediante il conferimento di una somma uguale almeno al triplo della quota stabilita dal Consiglio Direttivo per l' anno in corso, in occasione di richiesta di contributi straordinari volontari eventualmente deliberati dall' Assemblea. Tutti i Soci possono acquisire la qualifica di Socio Benemerito

  3. Soci Effettivi: per essere ammesso a Socio Effettivo bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo ed essere proposto da un Socio Fondatore o Effettivo già iscritto e versare la quota di iscrizione all’atto di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo. 
I soci hanno tutti uguali diritti.
Sull' ammissione a Socio il Consiglio Direttivo delibererà, durante la prima riunione successiva alla data di domanda, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.
Il nuovo associato, in qualsiasi momento avvenga la sua iscrizione, dovrà corrispondere la quota associativa per l'anno in corso.
Il contributo di iscrizione e la quota associativa annua sono definite dal Consiglio Direttivo, all'inizio di ogni anno finanziario devono essere corrisposte da tutti i soci. Il contributo di iscrizione e la quota associativa annua devono essere versati entro la fine del mese nel quale e' stata accolta la domanda di adesione. In seguito la quota associativa annuale dovrà essere versata entro il mese di marzo di ogni esercizio.
L' appartenenza all' Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:
  1. per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell' anno. Le dimissioni hanno decorso dal primo giorno dell'esercizio successivo. Il socio dimissionario che non sia in regola con il versamento delle quote associative sarà sempre tenuto a corrispondere quanto ancora da lui dovuto all'Associazione.
  2. per decadenza e cioè per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l' ammissione;
  3. con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno sociale provvede alla revisione dell’elenco dei Soci . L’esclusione del socio ha decorso immediato;
  4. per reiterato ritardato pagamento dei contributi. Il socio dimissionario o il socio escluso non avranno diritto alcuno né alla restituzione della quota e/o contributi versati, né alla liquidazione del valore della quota associativa, né sul patrimonio dell’associazione;
  5. morte.

6) Organi dell' Associazione

l' Assemblea
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
I Vicepresidenti
Il Tesoriere
Il Segretario
Tutte le cariche sono gratuite, tuttavia il Consiglio Direttivo potrà attribuire al Segretario una indennità annuale.



ASSEMBLEA

7) Partecipazione all'Assemblea

L' Assemblea dei Soci è l' Organo sovrano dell' Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci: Onorari, Fondatori, nonché i Soci Effettivi e Benemeriti, secondo quanto disposto dal precedente Art. 5.
I Soci aventi diritto al voto devono aver compiuto il 18° anno di età.


8) Convocazione

L' Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l' approvazione del bilancio precedente.
L’Assemblea può essere indetta, in via ordinaria e straordinaria, dal Presidente del Consiglio Direttivo, quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. 
In tale ultimo caso i richiedenti dovranno indicare l’ordine del giorno della convocazione della convocanda Assemblea. 
L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci aventi diritto almeno venti giorni prima della riunione a mezzo avviso inviato per posta ordinaria o elettronica o consegnato a mano e deve contenere l’indicazione della data , dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno della riunione tanto in prima quanto in seconda convocazione.
In casi di urgenza, il termine può essere ridotto a 5 giorni e, in questo caso, la convocazione può avvenire mediante posta elettronica, ovvero via fax, o consegnata a mano, o comunicata telefonicamente, fatti salvi i requisiti di convocazione di cui al precedente comma (indicazione della data, del luogo, dell’ora e dell’Ordine del Giorno)


9) Costituzione e deliberazione dell' Assemblea. Validità

L’Assemblea sia in via Ordinaria, sia in via Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei Soci con diritto di voto più uno; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti.
In via Ordinaria, l’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.
In via Straordinaria le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
E' ammesso l' intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi i voti per corrispondenza.
L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questi da persona designata dall' Assemblea.
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, fatto salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.


10) Forma di votazione dell' Assemblea

L' Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.
Ogni Socio avrà diritto a esprimere un voto.


11) Compiti dell' Assemblea

All' Assemblea spettano i seguenti compiti:
  1. in sede ordinaria:
  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  • provvedere alla nomina del revisore dei conti;
  • procedere all’esame ed all’approvazione del rendiconto annuale consuntivo e del bilancio preventivo di gestione dell’Associazione;
  • fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati pagamenti;
  • deliberare sulle direttive di ordine generale dell' Associazione sull' attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
b) in sede straordinaria:
  • deliberare sullo scioglimento e liquidazione dell' Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modica dello Statuto;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

12) Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha l' amministrazione ordinaria e straordinaria dell' Associazione. Fissa il contributo di iscrizione e la quota associativa annua.
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti tra tutti i soci. I Consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili Chi intende essere eletto nel Consiglio Direttivo deve depositare la propria candidatura presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata dall’assemblea.
Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti nell’ambito delle candidature di cui alla precedente lettera a) e delle candidature di cui al comma precedente
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente con funzioni di Vicario, un Segretario ed il Tesoriere-Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile e, comunque, almeno una volta a bimestre, redigendo per ciascuna seduta un verbale. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su iniziativa di almeno 1/3 dei Consiglieri.
L’avviso di convocazione deve essere diramato a tutti i membri, a mezzo comunicazione inviata per posta ordinaria o elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno della riunione. In caso di urgenza l’avviso a comunicazione potrà essere comunicato anche a mezzo telefono, purché almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione .Il verbale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e’ redatto dal Segretario o, qualora lo stesso non sia nominato o sia assente, da altro consigliere designato di volta in volta con funzioni di segretario della seduta.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio Direttivo.
Non può essere membro del Consiglio Direttivo chi ha meno di 18 anni.
Nel caso in cui venga meno, per qualunque motivo, un componente del Consiglio Direttivo, alla sua sostituzione provvederà il Consiglio stesso mediante cooptazione salvo ratifica alla prima successiva assemblea.
Nel caso in cui si verificasse il venire meno della maggioranza dei Consiglieri eletti, decadrà l’intero Consiglio Direttivo con l’obbligo per il Presidente di convocare l’Assemblea con urgenza.


13) Validità

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni relative all’ammissione ed esclusione dei soci, determinazione del contributo di iscrizione e della quota associativa, formazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo, approvazione di regolamenti interni all’associazione, cooptazioni di consiglieri dovranno essere assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti in carica del Consiglio Direttivo.


14) Cariche

Le cariche del Consiglio Direttivo sono:
  • Il Presidente;
  • Il Vicepresidente con funzioni di Vicario;
  • Il Tesoriere-Cassiere.
  • Il Segretario
Il Presidente, rappresenta legalmente l' associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale; il Presidente del Consiglio Direttivo può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.
Il Presidente sovraintende in particolare all' attuazione delle deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica tre ed è rieleggibile.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Presidente è sostituito dal Vicario sino alla successiva Assemblea Straordinaria.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi compiti in caso di sua assenza o impedimento o per delega dello stesso Presidente.
Il Consiglio Direttivo incaricherà un proprio componente– il Tesoriere - di curare materialmente la gestione economica dell' Associazione stessa in ossequio a norme operative che lo stesso Consiglio Direttivo con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono.

Il Tesoriere deve annualmente compilare le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e deve redigere una relazione sulla gestione economica della Associazione da sottoporre all' Assemblea.
Tutti i prelevamenti di cassa o qualsiasi altra spesa deve essere necessariamente approvata per iscritto dal Presidente e sottoscritta dal Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare, anche al di fuori dei suoi membri e fissandone il compenso, un Segretario, con funzioni prettamente operative e con il compito principale di:
  • assistere il Presidente o il Vice-Presidente nell’adempimento dei loro compiti e operare in aderenza a quanto da Essi disposto;
  • curare l’invio ai soci degli avvisi di convocazione nonché delle eventuali pubblicazioni dell’Associazione;
  • provvedere alla tenuta del libro dei soci;- organizzare le manifestazioni di carattere generale.

REVISORE DEI CONTI


15) Compiti del Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti può essere eventualmente nominata dall' Assemblea. Al Revisore dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d' uso, il controllo sulla gestione amministrazione dell' Associazione.
Egli dovrà redigere la sua relazione all' Assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni è rieleggibile e potrà essere scelto fra persone estranee all' Associazione, avuto riguardo della sua competenza.


FINANZE E PATRIMONIO

15) Entrate dell' Associazione

Le entrate dell' Associazione sono costituite:
  • dai contributi di iscrizione e dalle quote associative annuali;
  • da versamenti volontari degli associati;
  • da donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
  • da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito o da enti in genere sia nazionali che internazionali
  • da rendite del proprio patrimonio;
  • eccedenze attive delle gestioni annuali
  • proventi netti di manifestazioni o pubblicazioni dell'Associazione ogni altra entrata non preclusa alla legge o dallo scopo sociale.


L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il conto consuntivo della gestione da presentarsi all'Assemblea con la relazione del Revisore dei Conti.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché' fondi o riserve o capitale durante la vita dell'associazione.


16) Diritti del Socio al patrimonio sociale

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell' Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

17) Verbali

Delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo fanno fede i verbali che devono essere trascritti su appositi libri verbali firmati dal Presidente e dal Segretario o, in assenza di nomina del Segretario, dal Consigliere verbalizzante che sia all’uopo designato dal presidente o, nei casi in cui sia richiesto, da un Notaio.


NORME FINALI E GENERALI

18) Modifiche statutarie

Le proposte di modificazione dello Statuto devono essere sottoposte al voto dell’Assemblea Generale Straordinaria. Per l’approvazione della proposta di modifica è necessario, in prima convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto; in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Le modifiche dello statuto che non incidono sui diritti degli associati ma concernono unicamente il funzionamento interno dell’associazione e dei suoi organi possono essere deliberate dall’Assemblea Generale Straordinaria, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei voti presenti (in proprio o per delega); in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti (in proprio o per delega).


19) Scioglimento e liquidazione

Per deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione, da sottoporsi al voto dell'Assemblea Generale Straordinaria, occorre la presenza, sia in prima sia in seconda convocazione, dei tre quarti dei soci iscritti ( in proprio o per delega).
L’eventuale scioglimento dell’Associazione deve essere sottoposto al voto dell’Assemblea Generale Straordinaria e riportare la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto (in proprio o per delega).
La proposta di scioglimento può essere avanzata:
  • dal Consiglio Direttivo previa approvazione con maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso;
  • dal Presidente della Associazione se sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, previa motivata richiesta scritta.
In caso di scioglimento dell' Associazione l' Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
L'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altre Associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità


20) Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme statutarie sopra formulate.


21) Utili ed avanzi di gestione

E' fatto divieto all' Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impegnati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.


22) Nomina alle cariche

Tutte le cariche sociali possono essere coperte dai soci ordinari ed i relativi mandati hanno durata triennale così come precedentemente stabilito. I titolari dei mandati scaduti rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla nomina dei nuovi mandati.
Quando una carica rimanga vacante, per dimissioni o altra causa, viene nominato, secondo le norme del presente Statuto, un subentrante, il mandato del quale ha la stessa scadenza che competeva al mandato
del titolare sostituito.
Le cariche dell’Associazione non sono retribuite, salvo quanto previsto ai precedenti Artt.6 e 14 circa il compenso del segretario.


23) Deleghe

Il socio può farsi rappresentare alle votazioni che si svolgono nelle Assemblee da altro socio avente diritto al voto, con delega scritta.
E’ fatto divieto di rilasciare deleghe ai componenti il Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti. Un socio può essere portatore di non più di tre deleghe.


24) Controversie

Ogni controversia che dovesse sorgere tra gli associati e che possa essere oggetto di arbitrato a norma di legge, sarà rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati dalle parti in seno ai soci dell’associazione (o legali rappresentanti di società socie), e il terzo scelto da questi ultimi – sempre in seno ai soci dell’associazione (o legali rappresentanti di società socie) - con funzione di Presidente; in caso di disaccordo su quest’ultimo sarà nominato, anche al di fuori dei soci o legali rappresentanti di società socie, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Genova. Il Collegio avrà sede a Genova e deciderà in via equitativa con il solo obbligo della redazione scritta del lodo.


25) Rinvio Norme finali e transitorie

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell' ordinamento giuridico italiano.


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